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Non arrivano i figli? Pensato all'adozione?

Quando due persone decidono di iniziare una vita insieme e di creare una famiglia nella stragrande maggioranza dei casi hanno anche il desiderio di avere figli.
Tuttavia, si sa, a volte per quanto si desideri un bambino questo tarda ad arrivare, anche sottoponendosi a cure mediche specialistiche e vi è la possibilità, ad un certo punto, di dover prendere atto del fatto che i figli potrebbero anche non arrivare mai.

Se ci si dovesse trovare in tale situazione oppure nel caso si sentisse che, anche in presenza di figli, la famiglia è pronta per accogliere nuovi membri, l’ordinamento italiano permette di ricorrere all’istituto dell’adozione, mediante il quale tra una coppia sposata ed un minore senza legami biologici con questi si instaura il rapporto di genitorialità-filiazione con tutti gli effetti giuridici che questo comporta.

La legge su cui è incardinato l’istituto dell’adozione è la n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 2001 e tutto l’impianto è pensato dal legislatore per garantire al minore di crescere all’interno di una famiglia.
In base al citato testo legislativo gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (e non vi deve essere una separazione in corso) e la differenza di età tra adottanti ed adottato deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni (questa condizione può essere derogata in presenza di particolari situazioni). Il minore, a sua volta, deve essere stato dichiarato in stato di abbandono dal Tribunale dei minori per poter essere adottabile.

Il procedimento di adozione è lungo e prevede una serie di tappe che iniziano con la domanda di adozione, seguita  dalla verifica dei presupposti e dell’idoneità all’adozione degli aspiranti genitori adottivi da parte di Tribunale, anche con l’ausilio dei Servizi Sociali.
La coppia idonea,  una volta ritenuta  la più adatta per un minore dichiarato in stato di abbandono, inizierà poi quello che si definisce affidamento preadottivo, ovvero un periodo che può durare fino a due anni (un anno prorogabile di un secondo anno), in cui il minore comincia la sua vita nella nuova famiglia, sempre sotto il controllo dei servizi sociali.

Solo al termine di questo periodo, in seguito a relazione positiva dei servizi sociali e colloquio degli adottanti con il Tribunale, il giudice emette sentenza di adozione, a seguito della quale il minore diventa legalmente figlio della coppia (e contestualmente interrompe ogni rapporto giuridico con la famiglia d’origine, se esistente).

Se quanto esposto vale nei casi per così dire standard, la materia presenta molteplici sfumature.

Basti pensare, ad esempio, all’adozione internazionale, dove il minore è originario di un altro paese, o alla cosiddetta adozione in casi particolari (impropriamente nota come adozione speciale), espressione che riassume una serie di casi previsti dall’articolo 44 della succitata l. 184/1983 e che apre in specifiche circostanze all’adozione anche al di fuori del matrimonio, senza troncare del tutto i legami tra l’adottando e la famiglia d’origine.

O ancora al caso dell’adozione di maggiorenni prevista dall’ordinamento originariamente come strumento per consentire soprattutto a chi adotta di trasmettere per via ereditaria il patrimonio in mancanza di figli e regolata dal codice civile.
Vista la complessità della materia, se si sta pensando all’adozione, rivolgersi ad un avvocato di famiglia esperto come l’avv. Sabrina D’Ascenzo è una soluzione che garantisce di vedere tutelati i propri diritti, quelli dell’adottando e di avere tutto il supporto emotivo di cui c’è bisogno in questa delicata fase.

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