Separazione coniugi e affidamento figli: non sufficienti incontri a weekend alternati (Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 9764 del 21 febbraio 2019)

Nella pronuncia Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 9764 del 21 febbraio 2019 la Suprema Corte applica e riempie di contenuto il principio della bigenitorialità alla luce del superiore interesse del minore e dell’evoluzione interpretativa nella giurisprudenza comunitaria del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU.
Il fatto.
In sede di separazione giudiziale, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, consentendo al padre di tenerla con sé nel fine settimana ogni quindici giorni. Tale decisione era confermata dalla Corte d’Appello di Messina. Avverso tale pronuncia il padre ricorreva in cassazione, lamentando la mancata previsione di incontri infrasettimali con la figlia ovvero di una frequentazione con la minore in misura pressoché paritetica rispetto ai tempi di permanenza con la madre. Deduceva, inoltre, che la tenera età della figlia non poteva essere considerata elemento ostativo ad una maggiore frequentazione con il padre, essendo, piuttosto, necessaria per favorire e consolidare il rapporto anche con tale genitore.
La Corte di Cassazione afferma, al riguardo, che superiore interesse del minore è, innanzitutto, il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune di entrambi i genitori nella vita del figlio, idonea ad assicurargli una stabile consuetudine di vita e solide relazioni affettive con entrambi.
La Suprema Corte evidenzia, inoltre, che superiore interesse del minore è, altresì il diritto ad una crescita sana ed equilibrata, che legittima, ove necessari per la sua tutela, l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori.
Tali provvedimenti restrittivi, tuttavia, implicano il rischio di troncare le relazioni familiari tra figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi. Pertanto, come osservato dalla Corte Edu, le autorità nazionali devono adottare ogni misura idonea a mantenere i legami tra genitori e figli e ogni misura interna che lo impedisca rappresenta un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU.
Non solo, ma, come precisato dalla Corte Edu, garantire effettività della vita privata o familiare come previsto dall’art. 8 CEDU richiede che le autorità nazionali non si limitino a controllare che il bambino possa incontrare o avere contatti con il genitore ma è necessario che adottino ogni necessaria misura preparatoria, non stereotipata, che consenta di raggiungere questo risultato e sia di rapida attuazione, poiché il trascorrere del tempo può determinare conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il figlio e il genitore che non vive con lui.
In applicazione di questi principi, tenuto conto che non erano emersi profili di indegnità o incapacità da parte del padre di prendersi cura della figlia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del genitore che ha richiesto incontri infrasettimanali con la figlia oltre a quelli in alternanza.
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