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Nonni: la frequentazione con i nipoti può essere limitata se il conflitto con genitori mina la crescita sana ed equilibrata del minore

In questa pronuncia la Suprema Corte torna sul diritto dei nonni di avere rapporti significativi con i nipoti previsto espressamente dall’art. 317 bis c.c.. per riconoscerlo ad una duplice condizione: 1) che vi sia una relazione affettiva stabile tra nonno e nipote; 2) che tale relazione consenta al minore di trarre beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico. Sottolinea, dunque, il ruolo che i nonni debbono avere, ossia cooperare con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi.

Il fatto. Un nonno proponeva reclamo alla Corte d’Appello contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva deciso in merito al suo diritto alla frequentazione con le nipoti.

La Corte d’Appello decideva il reclamo riconoscendo al nonno il diritto di vedere le nipoti ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, il sabato dell’ultima settimana del mese, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e tre giorni, anche non consecutivi e senza pernotto, nel periodo estivo, secondo accordo con i genitori o, in mancanza di questo, nella prima settimana di luglio.

Poiché, successivamente, i genitori delle bambine ne ostacolavano la frequentazione con il nonno, questi si rivolgeva nuovamente al tribunale per i minorenni affinché adottasse provvedimenti volti ad assicurare l’osservanza di quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello.

Il tribunale per i minorenni pronunciava, invece, decreto con cui, revocato ogni precedente provvedimento, stabiliva che il nonno potesse vedere le nipoti, salvo diverso accordo con i genitori, solamente nella giornata dell’ultimo sabato del mese, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, dando incarico al Servizio sociale di monitorare la situazione e individuare, in caso di disaccordo tra i genitori e il nonno, i giorni in cui recuperare gli incontri persi per malattia o impedimento delle minori.

Il nonno proponeva reclamo alla Corte d’Appello, che lo rigettava, modificando in parte il provvedimento del Tribunale per i minorenni, revocando l’incarico ai Servizi sociali e stabilendo che gli incontri persi sarebbero stati recuperati il sabato successivo, ma confermandolo per il resto.

Osservava la Corte d’Appello che dalla relazione del Servizio sociale erano emerse criticità nei rapporti tra il nonno e i genitori delle minori, caratterizzati da una reciproca svalutazione dei rispettivi ruoli, con effetti destabilizzanti e conseguente sopravvenuto disagio per le minori, già impegnate in varie attività, anche per la risoluzione di problematiche fisiche e di attenzione.

Riteneva la Corte d’Appello che tale situazione giustificasse una compressione e un ridimensionamento del diritto di visita del nonno e che la riduzione della frequentazione ad un solo giorno del mese fosse l’unica soluzione idonea a consentire il mantenimento della relazione tra nonno e nipoti nell’interesse di queste ultime.

Avverso tale pronuncia il nonno proponeva ricorso per cassazione, conclusosi con provvedimento di rigetto.

Il giudice di legittimità afferma, innanzitutto, che i provvedimenti in materia di frequentazione nonni/nipoti sono correlati a situazioni di fatto mutevoli nel tempo, quindi possono essere in seguito modificati a causa di circostanze sopravvenute che determino mutamenti nelle predette dette situazioni.

In particolare, secondo la Corte, la frequentazione con i nipoti presuppone 1) l’esistenza di una relazione affettiva stabile, tendenzialmente destinata a durare nel tempo, e 2) una fruttuosa cooperazione dei nonni con i genitori per l’adempimento degli obblighi educativi, tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo per garantire un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

Questo secondo presupposto, a differenza del primo, può essere soggetto a mutamenti nel corso del tempo, a causa di circostanze oggettive o comportamenti dei soggetti coinvolti (come nel caso in esame), tali da rendere non utile o addirittura pregiudizievole la frequentazione dei nonni con i nipoti e giustificare, quindi, una modifica in senso restrittivo di provvedimenti relativi alle modalità di esercizio del diritto di visita dei nonni.

Più in generale, inoltre, la Suprema Corte sottolinea come il diritto dei nonni alla frequentazione con i nipoti sia una posizione soggettiva piena solo nei confronti dei terzi mentre ha carattere recessivo rispetto al diritto dei minori di crescere in modo sereno ed equilibrato.

In altri termini, nel momento in cui il Giudice è chiamato a decidere e regolamentare il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con i nipoti dovrà procedere ad una valutazione che abbia di mira l’interesse del minore, potendo escludere o sottoporre a restrizioni il diritto dei nonni se la loro frequentazione con i minori possa determinare per i nipoti turbamento e disequilibrio affettivo.

Nel caso sottoposto al suo esame, il Giudice di legittimità ha ritenuto giustificata la limitazione del diritto di visita dei nonni a causa dei contrasti insorti tra genitori e nonno, dovuti anche al fine, da parte di quest’ultimo, di legittimare la propria nuova moglie nel ruolo di nonna, e del clima conflittuale creatosi all’interno della famiglia.

Tale situazione aveva cagionato una situazione di disagio psicologico per le minori, costrette in una tensione tra la lealtà verso la coppia genitoriale e il legame affettivo verso il nonno.

Pertanto correttamente, ha ritenuto la Corte di Cassazione, si è data prevalenza all’interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un sacrificio parziale del rapporto con il nonno, la cui rimodulazione, in senso restrittivo, era l’unica soluzione possibile, nel caso concreto, per garantire la salvaguardia della relazione nonno/nipoti.

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