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Nonni: obbligo di mantenimento dei nipoti in caso di impossibilità da parte di entrambi i genitori

(Cass. Civ., ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020)

In questa pronuncia la Suprema Corte chiarisce i presupposti per l’obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni, evidenziandone il carattere sussidiario rispetto all’obbligo, primario, dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli. In altri termini, non è possibile rivolgersi ai nonni solo perché uno dei genitori non può o non vuole dare il proprio contributo se l’altro da solo sia in grado di mantenere i figli: occorre che l’altro genitore non possa garantire da solo il mantenimento in tutti i suoi aspetti.

A fronte dell’impossibilità di ottenere il mantenimento dal genitore inadempiente, l’altro potrà chiedere, dunque, l’intervento degli ascendenti sia in caso di sua impossibilità di provvedere in toto al mantenimento dei figli sia nell’ipotesi in cui abbia solo necessità di un supporto economico integrativo, riuscendo a far fronte, solo in parte, al mantenimento della prole.

L’obbligo può riguardare indifferentemente sia i nonni materni sia i nonni paterni e la decisione, al riguardo, dovrà essere assunta dal Giudice adito sulla base di una valutazione comparativa e proporzionale, che tenga conto anche di tutti i contributi economici che, eventualmente, il genitore richiedente stia già ricevendo dai nonni.                                                                                       

Il fatto. Con sentenza del 7.05.2020 la Corte d’Appello di Perugia confermava il decreto con cui il Tribunale di Perugia condannava il nonno paterno di M. C. al pagamento dell’assegno di euro 130,00 quale contributo al mantenimento del minore da versare in favore della madre.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il nonno, il quale contestava il fatto che il Tribunale avesse posto a suo carico l’obbligo di assegno di mantenimento nonostante 1) la mancata prova da parte della madre sia dello stato bisogno sia dell’incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio, poiché convivente con i propri genitori e  con lavoro stabile; 2) l’assenza della prova da parte della madre dell’impossibilità di incrementare il proprio reddito; 3) il fatto che il padre avesse un reddito da lavoro dipendente.

La Quarta Sezione civile della Corte di Cassazione rigettava il ricorso con la pronuncia n. 14951/2020, condannando il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dei nonni materni controricorrenti.

Il giudice di legittimità ribadisce, innanzitutto, che l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di mantenimento dei figli minori da parte di uno dei genitori, l’altro potrà rivolgersi agli ascendenti, indifferentemente paterni e materni, solo a condizione che egli non sia in grado di mantenere (in tutto o in parte) la prole e purché documenti  l’impossibilità di riscuotere il mantenimento nei confronti del genitore inadempiente.

Nella fattispecie in specie, secondo la Suprema Corte, la situazione economica della madre, che, pur svolgendo ella un’attività lavorativa, era risultata comunque insufficiente a far fronte alle esigenze del figlio - disabile e bisognoso di terapie riabilitative – e l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, tenuto altresì conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna conviveva, avevano correttamente portato i giudici a imporre ai nonni paterni una quota del mantenimento del nipote.

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