Divorzio tra coniugi italiani e stranieri: come un avvocato può fare la differenza
Nel nostro paese sono in costante aumento le unioni tra cittadini italiani e stranieri. Ma cosa succede in caso di separazione o nell’eventualità di divorzio giudiziale dopo la separazione consensuale o divorzio consensuale? La normativa che disciplina questa materia è molto complessa. Nel nostro Paese operano i Regolamenti UE n. 1259 del 2010 circa la legge applicabile e n. 2201/2003 circa la giurisdizione, riconoscimento ed efficacia delle pronunce in materia di separazione e divorzio e la legge n. 218 del 1995, di diritto internazionale privato interno, che trova applicazione per gli aspetti non disciplinati dai richiamati regolamenti.
Partiamo da un esempio molto semplice. La coppia ha trovato un accordo sulla legge da applicare in sede di separazione. Questa possibilità di scelta è garantita dal Regolamento n. 1259 del 2010 citato, che lascia al riguardo, entro determinati limiti, un margine discrezionale ai coniugi. Questi possono scegliere, dunque, di avvalersi della normativa del luogo di residenza abituale della famiglia oppure del Paese dove uno dei due detiene la cittadinanza. La legge scelta può essere anche quella uno stato al quale non si applica il Regolamento. Se questo accordo manca si applicherà la legge individuata secondo i criteri indicati dal Regolamento stesso.
Altro aspetto fondamentale è individuare il giudice di riferimento. Secondo il Regolamento n. 2201/2003 è il giudice italiano a dover pronunciare la sentenza di separazione o divorzio tra coniugi stranieri che hanno la residenza abituale in Italia al momento del giudizio ma ciascuno dei due potrebbe ricorrere, in alternativa, al giudice dello stato di cui entrambi sono cittadini. L’individuazione del giudice competente prescinde dal luogo in cui le nozze siano state celebrate.
Affidamento dei figli
Al riguardo la normativa cui fare riferimento sono il Regolamento UE n. 2201/2003 e la Convenzione dell'Aja del 1996. Criterio principe per l’individuazione del giudice competente è la residenza abituale del minore ma possono esserci deroghe, ad esempio la giurisdizione può spettare allo stesso giudice adito per la separazione e divorzio, se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sui figli, i coniugi accettano la giurisdizione di quel giudice e l’autorità giudiziaria ritenga che ciò risponda all’interesse del minore. Circa la legge applicabile in materia di affidamento dei figli il Regolamento rinvia alla Convenzione dell’Aja del 1996, che richiama quella del luogo di residenza del minore.
Mantenimento
Per quanto riguarda, infine, gli obblighi alimentari, anche in caso di divorzio senza figli, si fa riferimento al Regolamento Ue n. 4 del 2009, il quale circa la giurisdizione individua come fori alternativi quello del creditore e quello del debitore ma può essere chiamato a decidere in merito anche il giudice investito della domanda di separazione o divorzio, purché la competenza in via principale non sia stata determinata esclusivamente in base alla cittadinanza di uno dei contendenti.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento rinvia al Protocollo Aja del 2007 che la individua in quella del luogo di residenza abituale del creditore, ma, circa il credito del figlio verso il genitore, se la legge così individuata non consente di ottenere gli alimenti, si applicherà la legge del foro o quella dello stato di cittadinanza comune del creditore e debitore. Inoltre, per le obbligazioni tra coniugi separati o divorziati il debitore potrà contestare il criterio della residenza abituale del creditore e invocare la legge del luogo di residenza abituale della famiglia. Infine, anche per le obbligazioni di mantenimento saranno possibili accordi tra le parti in cui indicare la normativa applicabile.
Trovare la strada giusta per superare un periodo comunque doloroso come quello della separazione o il divorzio tra italiani e stranieri non è facile perché occorre districarsi tra molte leggi e disposizioni internazionali. L'assistenza di un buon legale, specializzato in diritto di famiglia, diventa il fattore chiave, a volte l'unico, per aiutare i coniugi a dirsi addio il più serenamente possibile.