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Mantenere il marito disoccupato: quando è obbligatorio?

Iniziamo questa breve trattazione specificando che nell’ordinamento italiano non vi è distinzione alcuna tra marito e moglie, pertanto quanto verrà detto è da intendersi generalmente per il mantenimento del coniuge, indipendentemente che si tratti del marito, della moglie o anche della persona unita civilmente in virtù di quanto previsto dalla legge 76/2016.

Una seconda necessaria premessa è che il problema del mantenimento o meno del coniuge si pone nel caso in cui l’unione sia in crisi e ci si sia avviati sulla strada del divorzio, intraprendendo il pressoché obbligato momento di separazione. In costanza di matrimonio, infatti, è preciso obbligo coniugale quello di contribuire alle necessità economiche della famiglia ex art. 143 del codice civile.

Detto ciò, sia che ci si trovi quindi nella situazione di separazione o anche che si sia già divorziati, ci si deve porre la domanda del mantenimento nel caso in cui l’ex coniuge sia disoccupato.

A questo proposito può essere utile puntualizzare che nel linguaggio comune con la parola mantenimento si tende ad accomunare due diversi concetti legati alla fase di separazione, quello di assegno di mantenimento vero e proprio e quello invece di alimenti. Con la prima espressione si intende un contributo economico, stabilito dalle parti, in caso di separazione consensuale, o dal giudice, in caso di separazione giudiziale, che deve permettere al coniuge economicamente più debole di mantenere lo standard di vita che c’era in costanza di matrimonio. Gli alimenti, invece, sono un contributo di tipo assistenziale. Questi, infatti, sono dovuti ad un individuo che versi in stato di indigenza tale da non potersi garantire vitto, alloggio e cure mediche e sia incapace di provvedere al proprio sostegno economico.

In caso di separazione con addebito (impropriamente nota come separazione per colpa), ovvero l’ipotesi in cui il giudice ritenga che uno dei due coniugi sia responsabile della separazione, il coniuge a quale sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento indipendentemente dalla situazione economica ma non intacca quanto previsto dalla legge riguardo gli alimenti.
Discorso diverso per quanto riguarda il divorzio in quanto, venendo meno il legame civile tra gli ex coniugi, il giudice può, ricorrendo determinate condizioni, disporre il versamento di un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi ma non si può parlare propriamente di alimenti.

Ciò premesso, lo stato di disoccupazione di uno dei coniugi non implica automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile.

Se ci troviamo in sede di separazione bisognerà

  1. accertare le effettive condizioni economiche del richiedente l’assegno, alla luce anche dell’intero patrimonio (anche se disoccupato potrebbe essere titolare di immobili, che potrebbe vendere o locare, potrebbe già essere percettore di redditi, ad esempio da locazione di immobili, potrebbe aver fatto investimenti mobiliari che producono frutti, ossia utili, interessi...),
  2. valutare il tenore di vita in costanza di convivenza,
  3. verificare, quindi, se le sue condizioni economiche gli consentono di mantenere tale tenore di vita e, quindi, se possano definirsi “inadeguate” o meno;
  4. accertare la sussistenza o meno di esperienze professionali e, comunque, della capacità lavorativa del coniuge richiedente tali da potergli garantire il reperimento di una attività.

Se le condizioni economiche del coniuge richiedente sono “inadeguate” e manca la possibilità che riesca a svolgere in concreto un’attività lavorativa (considerata l’età, le condizioni di salute...), potrà ottenere un assegno di mantenimento dall’altro coniuge. Tale assegno sarà di importo determinato proporzionalmente alle condizioni economiche dell’altro coniuge e sarà tale da consentire al richiedere di godere “tendenzialmente” del tenore di vita in costanza di matrimonio. Tendenzialmente perché la separazione determina sempre un impoverimento per entrambi i coniugi, quindi è possibile che il reddito del coniuge economicamente più “forte” subisca una diminuzione, circostanza di cui non potrà non tenersi conto.

In caso di divorzio non rileva il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Piuttosto al fine di riconoscere o meno il diritto assegno divorzile al coniuge, disoccupato e non, occorrerà

  1. accertare le condizioni economiche di entrambi i coniugi,
  2. verificare se vi sia tra di esse un notevole squilibrio,
  3. valutare se tale squilibrio sia dovuto a scelte fatte in costanza di matrimonio,
  4. verificare se lo squilibrio sia superabile attraverso la possibilità in concreto per il coniuge richiedente l’assegno di svolgere un’attività lavorativa: se lo squilibrio c’è e non è superabile il coniuge richiedente avrà diritto ad un assegno proporzionato al contributo dato alla vita familiare; se lo squilibrio c’è ma non dipende dal matrimonio e il coniuge richiedente non ha i mezzi né la possibilità per vivere dignitosamente potrà comunque essergli riconosciuto un assegno per soddisfarne le esigenze di vita basilari.

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