Dichiarazione giudiziale di maternità

Può succedere che uno o entrambi i genitori non coniugati di una persona non abbiano voluto procedere, per qualsivoglia motivo, a riconoscerla come figlio, facendo venire meno tutto quell’insieme di rapporti giuridici che, tra le altre cose, fanno nascere delle precise responsabilità in capo ai genitori così come una serie di diritti in capo ai figli.
Proprio per evitare che il mancato riconoscimento possa divenire strumento atto ad evitare quelle che sono le responsabilità proprie dei genitori, l’ordinamento italiano prevede, con l’articolo 269 del Codice Civile, che il figlio possa agire per ottenere l’accertamento del rapporto genitore-figlio e conseguentemente lo status di figlio e l’instaurarsi dei conseguenti rapporti giuridici.
Dichiarazione giudiziale di maternità con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo a Roma
La dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità è quindi di uno strumento a tutela del figlio non riconosciuto che vuole vedere garantiti i propri diritti e che deve portare elementi di prova del rapporto di filiazione sulla base dei quali il giudice determinerà l’effettiva esistenza o meno di detto rapporto. A promuovere l’azione, in caso di figlio minore, può essere il genitore che lo ha riconosciuto e che si trova quindi ad esercitare la responsabilità genitoriale o alternativamente il tutore legale previa autorizzazione del giudice.
Se il figlio ha compiuto i 14 anni di età dovrà tuttavia prestare il proprio consenso all’esercizio dell’azione, così come deve prestare il proprio consenso nel caso del riconoscimento. D’altra parte, l’effetto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità produce gli stessi effetti giuridici del riconoscimento.
In caso di dichiarazione giudiziale di maternità la prova da esibire, prevista dal comma 3 dello stesso articolo 269 del Codice Civile, consiste nel dimostrare che l’identità di chi chiede la dichiarazione corrisponda con l’identità della persona partorita dalla persona che si presume essere la madre.
Circa la prova nel procedimento volto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità non è sufficiente la dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti con il preteso padre al tempo del concepimento. La prova può essere fornita con ogni mezzo: testimonianze, presunzioni ovvero indagini genetiche alle quali la persona che si presume essere il genitore biologico del richiedente potrebbe rifiutare di sottoporsi, ma dal suo rifiuto ingiustificato il giudice potrà trarre elementi di convincimento.
L’azione di dichiarazione giudiziale di maternità o paternità è un procedimento estremamente delicato, innanzitutto perché va a toccare tasti che niente hanno di giuridico ma che riguardano l’intimo delle persone coinvolte e poi perché presenta delle particolarità che rendono tutta la situazione ben diversa da quella del riconoscimento, per il quale basta (o almeno può bastare) la volontà di chi riconosce. Proprio per questo avere al proprio fianco un avvocato matrimonialista e in grado di unire l’aspetto umano con quello strettamente giuridico della questione è di fondamentale importanza per portare a termine con successo l’intero percorso.
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